Normativa in materia di Credito d'Imposta
Gentile Cliente,
la Legge 17 novembre 2022, n. 175 di conversione del DL 23 settembre 2022 n. 144 e il DL 18 novembre 2022 n.176 in attesa di conversione, e l’Autorità in continuità con la delibera 669/2022, hanno definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare ai clienti richiedenti, in materia di contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta. Nel dettaglio le società di fornitura sono tenute a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (entro il 29 gennaio 2023 per i mesi di ottobre e novembre 2022; entro il 1 marzo 2023 per il mese di dicembre 2022), ai clienti che ne abbiano diritto e che ne facciano richiesta, una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta spettante per il quarto trimestre dell’anno 2022, secondo i parametri stabiliti dall’Autorità. Il credito di imposta sarà calcolato sui costi effettivamente sostenuti dall’impresa richiedente. Per visionare le condizioni d’accesso alla agevolazione fiscale, consigliamo di consultare la pagina informativa sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/infogen-bonus-imprese-prodotti-energetici.
Quando ricorrono le condizioni, occorre inoltrare richiesta scritta a mezzo PEC all’indirizzo unionenergia@pec.it , allegando l’apposito modulo “richiesta credito di imposta energia” disponibile nella sezione “Documenti Utili” sul ns. portale. Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta Union invierà una risposta alla medesima PEC dalla quale è pervenuta la richiesta e, in caso di riscontro positivo, comunicherà il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’indicazione dell’importo del credito d’imposta spettante.